Lo Statuto

Denominazione - sede

 

            Art.l) La ” SOCIETA’ DEI BALESTRIERI DELLA CITTA’ DI GUBBIO ” è erede e continuatrice dell’antica e nobile Congrega dei Balestrieri, unica depositaria e custode dei segreti dell’arte della Balestra della città di Gubbio. La sede Sociale è in Gubbio, presso il Palazzo del Bargello, assegnato in uso dal Comune a riconoscimento dell’importanza e della dignità della Società stessa. La Società dei Balestrieri della città di Gubbio è membro, assieme alla Società Balestrieri di Sansepolcro, alla Federazione Balestrieri Sammarinesi della Repubblica di San Marino, alla Società dei Terzieri di Massa Marittima ed alla Compagnia Balestrieri di Lucca della Federazione Italiana del Tiro con la Balestra Antica all'italiana. Le cinque società federate disputano ogni anno il Campionato Nazionale del tiro con la balestra antica all'italiana che è organizzato, a rotazione, la terza domenica del mese di luglio, o in altra data, da quella Società cui spetta, per il periodo di un anno, la Presidenza della Federazione. Tutti i Soci della Società Balestrieri di Gubbio sono di diritto Soci della Federazione Nazionale del tiro con la balestra antica all'italiana.

 

Scopi

 

            Art.2) La società Balestrieri, gelosa custode delle antiche e secolari tradizioni della città 

                       di Gubbio si propone;

a) di curare la continuità dell’antico “PALIO DELLA BALESTRA” tra le città di 

    Gubbio e  Sansepolcro secondo le antiche ed autentiche tradizioni e nel rispetto

    delle regole  tramandate.

     b) di difendere il carattere genuino delle sue manifestazioni e di promuovere la ricerca

          e la pubblicazione di documenti riguardanti la storia dell'antica Congrega dei  

          Balestrieri;

    c)  di difendere le tradizioni originali delle manifestazioni di tiro con la balestra antica

         all’italiana, anche limitando la propria partecipazione solo a manifestazioni che  

         esaltino e difendano l’originalità storica delle manifestazioni stesse. Ciò non  

         preclude la possibilità di uno scambio d’informazioni con associazioni simili o con  

         associazioni nazionali o internazionali che pratichino l’esercizio del tiro con la

         balestra antica all’italiana da parte  del consiglio, e non del singolo socio.  

     d) di prendere iniziative atte a rendere sempre più valide le proprie manifestazioni e di     

         collaborare con tutti gli altri Enti ed Associazioni cittadine alla realizzazione delle   

         manifestazioni loro affidate;

     e) di curare iniziative di carattere sociale e manifestazioni ricreative;

     f) di istituire un archivio di testimonianze sulle attività della società dei Balestrieri

     g) di appoggiare concretamente tutte le iniziative volte alla salvaguardia del

          patrimonio  storico, artistico e paesaggistico del territorio eugubino;

     h) di promuovere ogni possibile iniziativa d’assistenza a vantaggio dei propri Soci e

          delle  loro famiglie

 

Composizione

 

Art.3)    I soci della Società dei Balestrieri si distinguono in:

- Soci Onorari

- Soci Benemeriti

- Soci Sostenitori

- Soci Balestrieri Tiratori

- Soci Animatori del Corteo

 

Sono Soci Onorari coloro che, per deliberazione del Consiglio, vengono riconosciuti tali per aver reso particolari servizi alla Società. Sono Soci Benemeriti quanti, persone fisiche o giuridiche, sono riconosciuti tali, a giudizio insindacabile del consiglio, per avere, in qualsiasi forma o modo, contribuito alla salvaguardia, allo sviluppo ed alla diffusione dell'antica tradizione del tiro con la Balestra. Sono Soci Sostenitori quanti, persone fisiche o giuridiche, pur non svolgendo attività di tiro, aderiscono alla società nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità che la Società stessa si propone. Sono Soci Balestrieri Tiratori coloro che svolgono attività di tiro con la Balestra.  Sono Soci Animatori del corteo Storico tutti coloro che danno il loro contributo alla realizzazione dei cortei storici e del Palio. Possono essere eletti Consiglieri soltanto i Soci che hanno la qualifica di Socio Balestriere Tiratore e Socio Balestriere Benemerito. Possono assumere le altre cariche sociali tutti gli altri Soci.

 

Ammissione alla Società

Doveri del nuovo Socio e dei firmatari della domanda

 

 

  Art. 4) L’ammissione all’associazione è riservata a chi aspiri a tale onore, abbia amore verso la città di Gubbio, le sue tradizioni, la sua storia e voglia contribuire ad accrescere e migliorare la Società stessa. Si diventa Socio Sostenitore a seguito di delibera del Consiglio che accetti l’ammissione. Si diventa Socio Animatore del Corteo, previa domanda e previa  delibera d’accettazione da parte del Consiglio. Si diventa Socio Balestriere Tiratore qualora:

a)       La domanda d’ammissione sia controfirmata da un minimo di quattro Soci Tiratori aventi un’anzianità d’iscrizione di almeno 10 anni  ciascuno;

b)       L’aspirante abbia compiuto il 18° anno d’età;

c)       Sia riconosciuto di condotta morale irreprensibile;

d)       Dimostri attaccamento alla città di Gubbio alla sua storia ed alle sue tradizioni;

e)       Dimostri di conoscere l’arte della Balestra Antica all’Italiana, la storia della Società e del suo Palio.

I requisiti di cui ai punti d) ed e) saranno valutati dal Consiglio in apposita riunione nella quale l’aspirante potrà essere invitato. Il Consiglio delibererà inappellabilmente sull’ammissione dell’aspirante. Possono essere ammessi come Soci Animatori del Corteo anche i minori del 18° anno d’età, purché, chi esercita la patria potestà, sottoscriva la domanda, esonerando la Società ed i suoi organi da ogni responsabilità. Analoga liberatoria verrà sottoscritta anche dagli altri soci all’atto d’ammissione. Le donne possono essere ammesse in Società con la sola qualifica di Socio Sostenitore, Benemerito o Animatore del Corteo. Il nuovo Socio Tiratore è obbligato al rispetto massimo nei confronti degli altri Soci. Egli è obbligato ad accrescere la sua cultura di Balestriere e di eugubino e a dare il massimo impegno per la Società.

Come ogni altro Socio e’ obbligato al rispetto dello Statuto e del Regolamento e collabora per il mantenimento e la crescita dello spirito di fratellanza nella Società. I Soci firmatari della domanda sono responsabili della formazione del nuovo Socio e vigilano in modo che questo difenda lo spirito e l’arte della Balestra. Qualora il nuovo Socio si renda responsabile di violazioni statutarie o regolamentari o in ogni modo presenti lacune nello svolgimento della vita sociale, potrà essere espulso dalla Società con delibera del Consiglio nei sei anni successivi all’accettazione della sua domanda. I Soci firmatari della domanda saranno tenuti a relazionare sui motivi delle mancanze del nuovo Socio al Consiglio e quest’ultimo, qualora ravvisi una responsabilità del /dei Soci firmatari della domanda, potrà deliberare, secondo i casi, il richiamo verbale o la diffida scritta.

 

 

Formalità

 

Art. 5) I Soci Sostenitori, Animatori del Corteo e i Balestrieri Tiratori  sono tenuti a versare annualmente quote, anche diverse per entità', fissate dall’Assemblea. I nuovi iscritti con la qualifica di Socio Balestriere Tiratore, per il primo anno, oltre alla quota annuale dovranno pagare una tassa di ammissione il cui ammontare sarà fissato dall’Assemblea.

Decade dalla qualità di Socio chi non ha regolato la propria posizione entro il 31/01 dell'anno in corso. E’ ammesso il diritto di recesso da comunicarsi, per iscritto, al Consiglio e che avrà effetto immediato.

 

Obblighi dei Soci

 

           Art. 6) I Soci Benemeriti ed i Soci Balestrieri Tiratori hanno l'obbligo:

       a) di versare le quote sociali;

       b) di partecipare alle riunioni ed alle Assemblee indette dal Consiglio;

       c) di collaborare secondo le possibilità proprie ed in aderenza alle direttive degli organi   

            sociali, al buon funzionamento della Società ed al conseguimento dei suoi scopi;

      d) di propagandare presso i giovani la tradizione e l'esercizio del tiro con la Balestra.

      e) di ottemperare all’obbligo del voto.

 

 

Capo Balestriere e Capi Banchi

 

           Art. 7)  Giusti gli antichi capitoli si distinguono in seno al Gruppo dei Soci Balestrieri  

            Tiratori il Capo Balestriere ed i Capi Banchi.

E' Capo Balestriere colui che, nel corso del precedente anno, avrà riportato il primo posto in classifica in base al punteggio conseguito nelle seguenti gare:

- Palio Gubbio-Sansepolcro

- Palio Sansepolcro-Gubbio

           Conserverà tale qualifica fino all'anno successivo.

           Sono Capi Banchi coloro che hanno il compito di curare la sistemazione del campo di  

           tiro,   

           dei banchi e di aiutare il Maestro d’Arme nell'assistenza tecnica ai nuovi Soci Tiratori.

           Sono  nominati ogni anno, in numero di tre, dal Consiglio in riconoscimento della loro  

           attività.

 

Mezzi finanziari

 

            Art. 8) La Società provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:

       a) le quote annuali cui all'art.6;

        b) i contributi ordinari e straordinari che siano versati da parte di chiunque,  

            persona fisica od Ente, intenda concorrere al miglior  funzionamento ed al  

            potenziamento della Società sotto qualsiasi forma;

        c) il ricavato della propria attività;

                    d) eventuali donazioni o lasciti.

 

Organi della Società

 

            Art. 9) Sono organi della Società:

       a) l’Assemblea;

       b) il Consiglio;

       c) il Presidente;

       d) i Sindaci Revisori;

                    e) i Probiviri.

Assemblea

 

            Art.lO) L’Assemblea è composta da tutti i Soci che hanno diritto di voto.

All'Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:

       a) l'elezione dei Componenti il Consiglio, nonché dei Sindaci Revisori e dei

           Probiviri;

       b) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e

            l'adozione   

           dei relativi provvedimenti;

       c) il giudizio sulla relazione morale riguardante l'opera svolta dalla Società in

           ciascun esercizio;

       d) la determinazione dell'indirizzo pratico da seguire per il raggiungimento degli

            scopi sociali;

        e) eventuale esclusione di Soci;

        f) conferimento dei titoli onorifici.

 

Convocazione dell 'Assemblea

 

            Art.ll) L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta l’anno, entro il 31 gennaio, per lo svolgimento  dei compiti previsti  ai punti b)-c)-d)-e)-f) del precedente articolo; ogni tre anni invece l’Assemblea provvederà anche all’elezione delle cariche sociali per il triennio successivo. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio o nel caso in cui ne facciano domanda almeno 2/3 dei Soci che hanno diritto al voto o dai Sindaci Revisori. Le Assemblee sono convocate mediante avviso da inviare si a tutti i Soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione.

Per la validità delle Assemblee è necessaria in prima convocazione la presenza della metà dei Soci. In seconda convocazione, che sarà tenuta 24 ore dopo, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto di voto. Sono ritenute valide le deleghe in forma scritta da presentarsi in numero massimo di una per ogni Socio. Per apportare modifiche al presente statuto occorre, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. Nelle deliberazioni d’approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; per la validità dell’elezione dei membri del Consiglio è necessario che abbiano votato, a scrutinio segreto, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Risultano eletti coloro che nella graduatoria dei voti ottenuti occupano i primi nove posti. In caso di parità di voti prevale, per l'ultimo posto disponibile il candidato più anziano d’iscrizione. Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominati di volta in volta, e sono vincolanti per tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

 

Consiglio

 

          Art.12) Il Consiglio è composto:

                 a) dal Sindaco della Città di Gubbio o da un suo rappresentante;

                 b) da n.9 consiglieri eletti dall'Assemblea;

                 c) dal Presidente e dal Vice Presidente eletti dal Consiglio.

E’ facoltà del Consiglio di far presenziare un Socio Animatore del Corteo.

I componenti del Consiglio eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le cariche sociali sono onorifiche e non danno dritto a retribuzioni o compensi.

Spetta al Consiglio:

a) di eleggere il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri;

b) di curare la gestione, l’amministrazione della Società  ed il conseguimento dei fini    

    statutari  adottando tutte le deliberazioni all’uopo necessarie, in conformità alle   

    direttive fissate dall'Assemblea;

      c) di decidere sull’ammissione dei Soci e di nominare i Soci Benemeriti;

      d) di provvedere all’assunzione o licenziamento di personale ed alla nomina:

                     - del Maestro d'Arme dei Balestrieri Tiratori;

                     - di n. 3 Balestrieri Capi-Banco;

                     - del Segretario e di un addetto alla Segreteria;

                     - del responsabile delle manifestazioni folcloristiche;

                     - del responsabile del campo di tiro e relativo materiale.

                       che possono essere scelti anche tra i membri del Consiglio;

      e) di compilare i bilanci;

      f) di giudicare definitivamente i provvedimenti disciplinari in genere.

E' data facoltà al Consiglio di integrare la propria composizione con la nomina di un massimo di quattro membri, aventi solo funzione consuntiva.

 

Convocazione del Consiglio

 

           Art.13) Il Consiglio è convocato dal Presidente quando egli ne ravvisi la necessità e in ogni caso una volta ogni due mesi; deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno n. 5 Consiglieri.

 

Validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

 

            Art.14)  Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso dì parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

 

Il Presidente

 

           Art.l5) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio, ne dirige i lavori, firma i verbali delle adunanze e tutti gli atti che possano portare impegno per l'Associazione;  prende inoltre i provvedimenti d’urgenza che dovrà sottoporre alla prima seduta del Consiglio per la ratifica. In caso d’assenza o d’impossibilità a partecipare del Presidente,  tutte le operazioni sopra indicate saranno svolte dal Vicepresidente.

 

Sindaci Revisori

 

            Art.l6) I Sindaci Revisori sono nominati dall'Assemblea nel numero di tre effettivi più

                        un supplente e possono essere scelti anche tra persone estranee alla Società. Ai

                        Sindaci Revisori è demandato l'esame del rendiconto consuntivo, la regolarità

                        della gestione finanziaria di cui daranno relazione scritta all’Assemblea. 

                        Possono prendere parte alle riunioni del Consiglio, ma non hanno diritto di

                        voto. I Sindaci Revisori possono richiedere la convocazione dell'Assemblea.

           

Probiviri

            

 Art.17)Qualunque controversia tra i Soci o tra i Soci e la Società verrà deferita al

              giudizio di un collegio di Probiviri, composto da tre membri, di cui uno con

              funzione di Presidente, eletti dall’assemblea dei Soci e che rimangono in carica  

              per tre anni.    

                       

Sostituzione delle cariche nel corso del triennio

           

              Art.18) Qualora nel corso del triennio venga a mancare, per causa di forza maggiore

                           o per dimissione, un qualunque componente del Consiglio, la surrogazione si

                           effettuerà in base all'ordine in graduatoria dei non eletti. Le persone elette in

                           carica nel corso del triennio decadono dalla loro carica con le altre nominate

                           all'inizio del mandato.

 

Segretario

 

            Art.19) Provvede all’esecuzione delle disposizioni e delle deliberazioni del Consiglio che sono a lui demandate. Prende parte alle adunanze del Consiglio, redige i verbali e li firma unitamente al Presidente. Ha diritto al voto soltanto se membro del Consiglio. E' coadiuvato da un addetto alla Segreteria.

           

Cariche onorarie

 

            Art.20 L'Assemblea, a seguito di richiesta motivata e documentata del Consiglio, può essere chiamata a conferire i seguenti titoli onorifici:

      a) Presidente Onorario

      b) Balestriere onorario

 

Presidente Onorario

 

            Art.21) Il titolo di Presidente onorario può essere conferito esclusivamente a chi abbia ricoperto la carica di Presidente della Società e si sia particolarmente distinto per l'attività prestata a favore della Società. Il Presidente onorario non paga quote.

 

Balestriere Onorario

 

            Art.22) Il titolo di Balestriere Onorario può essere conferito esclusivamente al Socio Balestriere Tiratore che si sia particolarmente distinto durante la propria attività per attaccamento, collaborazione prestata, comportamento nobile e decoroso nelle manifestazioni in costume. Il Balestriere onorario non paga le quote.

 

Esercizio Finanziario

 

            Art.23) L'esercizio finanziario della Società ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea non oltre il mese di Gennaio dell'anno in cui il bilancio si riferisce. Il bilancio consuntivo è approvato entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del regolamento e del Codice Civile in materia d’associazioni non riconosciute.

 

 

 

 

 

 

 

Società Balestrieri della città di Gubbio

Palazzo del bargello

06024 Gubbio PG

P.I. 02379180546

C.F. 83003130545

TEL + 39 338 1936048

Comune di Gubbio

Regione Umbria