Lo Statuto


STATUTO "SOCIETA' DEI BALESTRIERI DELLA CITTA' DI GUBBIO"

 

Art. 1 Denominazione - Sede

1. L'associazione “SOCIETA’ DEI BALESTRIERI DELLA CITTA’ DI GUBBIO” è erede e continuatrice dell’antica e nobile Congrega dei Balestrieri, unica depositaria e custode dei segreti dell’arte della Balestra.

2. La sede legale è in Gubbio, presso il Palazzo del Bargello, concesso in uso dal Comune a riconoscimento dell’importanza e della dignità della Società stessa.

3. Il Balipedio o “Orto dei Balestrieri” sito in Via San Girolamo, è l’unico luogo deputato alle prove di tiro con la balestra.

4. L'associazione “SOCIETA’ DEI BALESTRIERI DELLA CITTA’ DI GUBBIO” è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico.

 

Art. 2 Scopi e Finalità

1. La Società Balestrieri, gelosa custode dell’antica e secolare tradizione della balestra nella città di Gubbio si propone di:

a) Celebrare e dare continuità all’antico “PALIO DELLA 1 BALESTRA ®” tra le città di Gubbio e Sansepolcro, con la balestra antica all’italiana da postazione, secondo le antiche ed autentiche tradizioni tramandate nel rispetto del Regolamento del palio condiviso tra le due Società;

b) proteggere il carattere genuino delle sue manifestazioni, promuovere la ricerca e la pubblicazione di documenti riguardanti la storia dei balestrieri e della città di Gubbio.

c) custodire le memorie del Palio, delle attività della Società, dei propri Soci, materiale artistico, fotografico, letterario, multimediale di qualunque natura e tipo attinente al Palio della Balestra ed alla Società Balestrieri della Città di Gubbio;

d) difendere le tradizioni originali delle manifestazioni di tiro con la balestra antica all’italiana, anche limitando la propria partecipazione solo a manifestazioni che esaltino e difendano l’originalità storica delle manifestazioni stesse. Ciò non preclude la possibilità di uno scambio istituzionale d’informazioni da parte di membri incaricati del Consiglio, con associazioni simili o con associazioni nazionali o internazionali che pratichino l’esercizio del tiro con la balestra;

e) al fine di rendere sempre più valide le proprie manifestazioni, collaborare con altri Enti ed Associazioni;

f) curare iniziative di carattere sociale e 2 manifestazioni ricreative;

g) salvaguardare il patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico del territorio eugubino;

h) promuovere, se possibile, iniziative d’assistenza a vantaggio dei propri Soci e delle loro famiglie.

 

Art.3 Composizione 1. La Società è composta dalle seguenti figure:

a) Soci Balestrieri Tiratori: o coloro che svolgono attività di tiro con la Balestra. o Sono gli unici a godere del diritto elettorale attivo e passivo.

b) Soci Balestrieri Onorari: o Il titolo può essere conferito esclusivamente al Socio Balestriere Tiratore, a giudizio insindacabile del consiglio, che si sia particolarmente distinto durante la propria attività per attaccamento, collaborazione prestata, comportamento nobile e decoroso nelle manifestazioni in costume. Il Balestriere onorario non paga le quote;

c) Soci Benemeriti: o quanti, persone fisiche o giuridiche, sono riconosciuti tali, a giudizio insindacabile del consiglio, per avere, in qualsiasi forma o modo, contribuito alla salvaguardia, allo sviluppo ed alla diffusione dell'antica tradizione del tiro con la Balestra. Il Socio benemerito non 3 paga le quote;

d) Soci Sostenitori: o quanti, persone fisiche o giuridiche, che pur non svolgendo attività di tiro, aderiscono alla società nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità che la Società stessa si propone;

e) Soci Animatori del Corteo: o tutti coloro che danno il loro contributo alla realizzazione dei cortei storici sia come figuranti che come musici.

 

Art. 4. Ammissione e Doveri del nuovo Socio e dei Presentatori

1. L’ammissione all’associazione è riservata a chi aspiri a tale onore, abbia amore verso la città di Gubbio, le sue tradizioni, la sua storia e voglia contribuire ad accrescere e migliorare la Società stessa.

2. Si diventa Socio Balestriere Tiratore qualora l’aspirante:

a) presenti domanda di ammissione controfirmata da un minimo di quattro Soci Tiratori aventi un’anzianità d’iscrizione di almeno 10 anni e che non siano membri del Consiglio in carica;

b) abbia compiuto il 18° anno d’età e abbia la residenza nel Comune di Gubbio;

c) sia riconosciuto di condotta morale irreprensibile;

d) dimostri attaccamento alla città di Gubbio, alla sua storia ed alle sue tradizioni;

e) dimostri di conoscere l’arte della Balestra Antica all’Italiana, la storia della Società e del suo Palio.

f) partecipi attivamente alla vita sociale per un periodo di almeno tre anni al fine di integrarsi appieno con tutti i soci.

3. I requisiti di cui ai punti c), d), e), f) saranno valutati dal Consiglio che delibererà inappellabilmente sull’ammissione dell’aspirante.

4. Il nuovo Socio Tiratore deve massimo rispetto ai Soci ed è obbligato ad accrescere la sua cultura di Balestriere e di Eugubino profondendo nel contempo il massimo impegno per la Società.

5. Come ogni altro Socio è obbligato al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti e collabora per il mantenimento e la crescita della Società.

6. I Soci firmatari della domanda sono responsabili della formazione del nuovo Socio e vigilano in modo che questo difenda lo spirito e l’arte della Balestra.

7. Qualora il nuovo Socio si renda responsabile di violazioni statutarie o regolamentari o, in ogni modo, presenti lacune nello svolgimento della vita sociale, potrà essere richiamato o espulso dalla Società con delibera del Consiglio nei sei anni successivi all’accettazione della 5 domanda di ammissione.

8. I Soci firmatari della domanda saranno tenuti a relazionare al Consiglio sui motivi delle mancanze del nuovo Socio. Il Consiglio, qualora ravvisi una responsabilità del/dei Soci firmatari della domanda, potrà deliberare, secondo i casi, il richiamo verbale o la diffida scritta.

9. Si diventa Socio Animatore del Corteo, previa domanda e delibera d’accettazione da parte del Consiglio. Possono essere ammessi come Soci Animatori del Corteo anche coloro che non abbiano compiuto la maggiore età, purché chi ne esercita la potestà controfirmi la domanda, esonerando la Società ed i suoi Organi da ogni responsabilità.

10. Si diventa Socio Sostenitore previa domanda e delibera d’accettazione da parte del Consiglio.

11. Gli aspiranti di sesso femminile possono essere ammessi in Società con la qualifica di Socio Animatore del Corteo, Socio Benemerito e Socio Sostenitore.

 

Art. 5 Obblighi dei Soci

1. I soci sono tenuti all’osservanza del presente statuto e al rispetto dei regolamenti sociali.

2. I Soci Balestrieri Tiratori, Sostenitori e Animatori del corteo sono tenuti a versare annualmente le quote fissate dall’Assemblea.

3. I nuovi iscritti con la qualifica di Socio Balestriere 6 Tiratore, per il primo anno, oltre alla quota annuale dovranno versare una tassa di ammissione il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio.

4. E’ sospeso dalla qualità e dai diritti di socio balestriere tiratore, chi non ha versato la quota associativa entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora il socio balestriere tiratore regolarizzi nel corso dell’anno la propria posizione debitoria rientrerà in possesso dei diritti di socio ad eccezione della partecipazione quale tiratore ai due palii dell’anno in corso. Qualora la situazione debitoria persista per almeno due anni l’interessato decade dalla qualità di socio balestriere tiratore.

5. I Soci Balestrieri Tiratori hanno l'obbligo: a) di partecipare alle riunioni ed alle Assemblee ed esprimere il proprio voto per il rinnovo del Consiglio; b) di collaborare secondo le proprie possibilità ed in coerenza alle direttive degli organi sociali al buon funzionamento della Società ed al conseguimento dei suoi scopi; c) di propagandare presso i giovani la tradizione della nobile arte del balestrare.

 

Art. 6 Organi della Società Sono organi della Società:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio;

c) il Presidente;

d) i Sindaci Revisori;

e) i Probiviri.

 

Art. 7 L’Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci del sodalizio.

2. Il diritto di voto in Assemblea è esercitato esclusivamente dai Soci balestrieri tiratori.

3. L'Assemblea ordinaria svolge le seguenti mansioni:

a) indice le elezioni del Consiglio, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;

b) ratifica l'elezione dei Componenti il Consiglio, nonché dei Sindaci Revisori e dei Probiviri;

c) approva, su proposta del Consiglio, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e adotta i relativi provvedimenti;

d) esprime il giudizio sulla relazione morale riguardante l'opera svolta dalla Società in ciascun esercizio;

e) determina l'indirizzo pratico da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali;

f) ratifica l’eventuale esclusione di Soci, deliberata dal Consiglio in applicazione dei Regolamenti. 3. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta 8 l’anno, entro il 31 gennaio, per lo svolgimento dei compiti previsti ai punti c. - d. - e. - f. del precedente articolo; ogni tre anni invece per quanto riguarda il punto a. - b.

4. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio o nel caso in cui ne facciano domanda almeno i 2/3 dei Soci con diritto al voto, o dalla unanimità dei Sindaci Revisori in materia di bilancio.

5. Le Assemblee sono convocate mediante avviso da inviare a tutti i Soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione che assicuri la prova della avvenuta ricezione, quali raccomandata, fax, posta elettronica o altri mezzi equivalenti.

6. Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione la presenza di almeno i 2/3 dei Soci balestrieri tiratori. In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei Soci balestrieri tiratori intervenuti. Sono ritenute valide le deleghe in forma scritta da presentarsi in numero massimo di una per ogni Socio.

7. Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Per modifiche statutarie occorre, in ogni caso, la 9 presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

9. Nelle deliberazioni d’approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio e coloro che svolgono funzioni amministrative non hanno diritto di voto. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

 

Art. 8 Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da:

a) Sindaco della Città di Gubbio o da un suo rappresentante;

b) n. 9 consiglieri eletti; c) Presidente e Vice Presidente eletti in seno al Consiglio.

2. E’ facoltà del Consiglio ammettere la presenza di altri soci che, tuttavia, non hanno diritto di voto.

3. Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere, in tutto o in parte, immediatamente rieletto. Le cariche sociali non danno diritto a retribuzioni o compensi.

4. E' compito del Consiglio:

a) curare la gestione, l’amministrazione della Società ed il conseguimento dei fini statutari adottando tutte le deliberazioni all’uopo necessarie, in conformità alle 10 direttive fissate dall'Assemblea;

b) decidere sull’ammissione dei Soci e di nominare i Soci Benemeriti e Onorari; conferire il titolo di Presidente onorario ma esclusivamente a chi abbia ricoperto la carica di Presidente della Società e si sia particolarmente distinto per l'attività prestata a favore della Società stessa. Il Presidente onorario non paga quote.

c) provvedere alla nomina: i. del Maestro d'Arme tra i Balestrieri Tiratori; ii. del Segretario e di un eventuale addetto alla Segreteria; iii. del responsabile delle manifestazioni folcloristiche; iv. del responsabile del campo di tiro e relativo materiale.

d) compilare i bilanci;

e) adottare provvedimenti disciplinari.

f) redigere e adottare appositi regolamenti per l’organizzazione pratica della vita associativa, delle attività intraprese e per disciplinare lo svolgimento delle elezioni.

5. E' data facoltà al Consiglio di integrare la propria composizione con la nomina di un massimo di quattro membri, aventi solo funzione consultiva.

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando egli ne ravvisi la necessità e in ogni caso una volta ogni due mesi; 11 deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno n. 5 Consiglieri.

7. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. La convocazione del Consiglio avviene a cura del Presidente mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica o altri mezzi equivalenti trasmessa ai componenti almeno 4 giorni prima della data dell'adunanza. La partecipazione è personale e non delegabile.

 

Art. 9 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente, convoca il Consiglio e ne dirige i lavori, firma i verbali delle adunanze e tutti gli atti che possano portare impegno per l'Associazione; adotta inoltre i provvedimenti d’urgenza che dovrà sottoporre alla prima seduta utile del Consiglio per la ratifica. In caso d’assenza o d’impossibilità a partecipare del Presidente, tutte le funzioni sopra indicate saranno svolte dal Vicepresidente. Art. 10 I Sindaci Revisori 1. I Sindaci Revisori sono eletti in numero di tre dai 12 soci aventi diritto di voto, con le maggioranze di cui all'art.7 e devono essere scelti solo tra i soci.

2. A tal fine, gli associati dovranno far pervenire per iscritto le candidature secondo le modalitá previste da apposito Regolamento.

3. Ai Sindaci Revisori è demandato l'esame del rendiconto consuntivo e della regolarità della gestione finanziaria di cui daranno relazione scritta all’Assemblea.

4. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, ma non hanno diritto di voto. I Sindaci Revisori possono richiedere la convocazione dell'Assemblea in materia di bilancio.

5. I Sindaci Revisori rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

 

Art. 11 I Probiviri

1. Qualunque controversia di qualunque natura tra i Soci o tra i Soci e la Società verrà deferita al giudizio di un collegio di Probiviri, composto da tre membri scelti tra i soci, di cui uno con funzione di Presidente. Sono eletti dai soci aventi diritto e rimangono in carica per tre anni. A tal fine, gli associati dovranno far pervenire per iscritto le candidature secondo le modalitá previste da apposito Regolamento. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, nonché con ogni 13 altra carica interna all'Associazione.

 

Art. 12 Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio.

2. Provvede all’esecuzione delle disposizioni e delle deliberazioni del Consiglio che sono a lui demandate. Prende parte alle adunanze del Consiglio, redige i verbali e li firma unitamente al Presidente. Ha diritto di voto soltanto se membro del Consiglio. Può essere coadiuvato da un addetto alla Segreteria.

 

Art. 13 Il Maestro d’Arme

1. Il Maestro d’Arme è nominato dal Consiglio.

2. Il Maestro d’Arme è scelto tra i balestrieri tiratori di maggiore esperienza, provvede a garantire la sicurezza e l’organizzazione di qualsiasi gara o manifestazione inerente al tiro, definisce insindacabilmente i punteggi e decreta i vincitori delle singole gare.

 

Art. 14 Sostituzione Cariche Istituzionali

1. Qualora nel corso del triennio venga a mancare, per causa di forza maggiore o per dimissione, un qualunque componente del Consiglio, la sostituzione si effettuerà in base all'ordine di graduatoria dei non eletti. Le persone elette in carica nel corso del triennio decadono con le 14 altre nominate all'inizio del mandato.

Art. 15 Durata L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non potrá sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione dell'assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

 

Art. 16 Devoluzione del patrimonio In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto secondo le modalitá definite dal Consiglio, il quale dovrá individuare persone fisiche e/o giuridiche, quali enti e/o societá e/o associazioni beneficiari.

 

Art. 17 Aspetti economico-finanziari

1. L'esercizio finanziario della Società ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre.

2. Il bilancio preventivo è, di norma, approvato dall'Assemblea non oltre il mese di Gennaio dell'anno in cui il bilancio si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo è, di norma, approvato entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. La Società provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:

a) le quote annuali;

b) i contributi ordinari e straordinari che siano versati da parte di chiunque intenda concorrere al miglior funzionamento ed al potenziamento della Società sotto qualsiasi forma;

c) il ricavato della propria attività;

d) eventuali donazioni o lasciti.

I costumi ed i relativi accessori eseguiti per i cortei storici, anche se realizzati a spese di singoli Soci, entrano a far parte del Patrimonio Sociale, così come altri oggetti di proprietà di privati ceduti espressamente all'associazione. Per la partecipazione a tutte le cariche associative non è previsto compenso.

 

Articolo 18 Norma finale Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile in materia d’associazioni non riconosciute. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

 

Gubbio, 11 dicembre 2016